Il Ministero dello Sviluppo economico ha recentemente pubblicato sul proprio sito il parere espresso dalla Commissione Centrale Cooperative in tema di calcolo, e relativo versamento, del tre per cento ai Fondi mutualistici ai sensi dell’art. 11, L. n. 59/1992.
Il documento giunge ad una interpretazione meramente ricognitiva auspicando l’emanazione da parte della competente Direzione di una circolare dedicata a garanzia di una uniforme modalità di determinazione del contributo ai Fondi mutualistici in presenza di perdite pregresse. I criteri qui riportati si auspica vengano applicati già a far data dall’esercizio 2021.
I. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative e i loro consorzi devono destinare allamcostituzione e all'incremento del fondo mutualistico costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo mutualistico, assolvono agli obblighi suddetti versando i contributi all'entrata del bilancio dello Stato.
II. L’obbligo è stato poi ribadito in occasione della riforma del diritto societario (d.lgs 6/2003), attraverso l’articolo 2545-quater c.c., il quale, dopo aver previsto che “qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali”, ha infatti disposto che una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (59/1992).
III. Il calcolo del contributo deve essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal citato comma 4 dell’art. 1 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull’intero ammontare dell’utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 904/77.
IV. La circolare n. 96 del 22 luglio 1998, emanata dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale (allora Autorità competente all’esercizio della vigilanza nei confronti delle cooperative) ha previsto i casi di esclusione che il contributo del 3% sulla quota di utile non sia dovuto qualora:
a) la quota di utile determinata ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del c.c. sia destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi e non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate;
b) le somme siano destinate ai ristorni, in quanto considerati componenti negativi di reddito;
c) le somme siano accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell'ottenimento di contributi in c/capitale quando questi non costituiscono componenti attivi della gestione (ricavi);
d) gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937 n.1706 e successive modificazioni per i quali la quota del 3% è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
V. Con riguardo alla fattispecie di cui alla precedente lettera a), è necessario disporre/specificare quanto segue:
a) in caso di risultato positivo di esercizio, imponendo l'articolo 2545-quater c.c. la destinazione del trenta per cento degli utili netti annuali a riserva legale e il versamento ai fondi mutualistici, l’esenzione dal pagamento del contributo del tre per cento avrà luogo, dopo la destinazione a riserva legale obbligatoria, limitatamente alla quota di utile residuo destinato direttamente al ripianamento delle perdite civilistiche pregresse, sempreché nel patrimonio netto della cooperativa non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate;
in questa ipotesi, il contributo del tre per cento dovrà quindi
b) essere calcolato sulla differenza tra l’utile di esercizio e la parte del suddetto utile destinata a diretta copertura delle perdite pregresse.
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