Con il Messaggio n. 3295 del 6 settembre 2022 Inps chiarisce che, tenuto conto anche di quanto di disposto dall’articolo 1, comma 127, della medesima Legge n. 234/2021, devono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al citato articolo 44, comma 11-bis e di cui all'art. 1, commi 140 e 141, della Legge n. 205/2017, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’art. 25-ter del decreto-legge n. 119/2018 (Legge n. 136/2018).
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