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SOCIETÀ COOPERATIVE – Artt. 2519 e 2525 c.c. – ADEGUAMENTO VALORI MASSIMI

SOCIETÀ COOPERATIVE – Artt. 2519 e 2525 c.c. – ADEGUAMENTO VALORI MASSIMI

Con Decreto Interministeriale 8 agosto 2024, emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 245 del 18 ottobre 2024, vengono adeguati i valori massimi di cui agli articoli 2519 e 2525 del Codice civile, relativi, rispettivamente, allo stato attivo patrimoniale e alle partecipazioni detenute dai soci di società cooperative.

Nello specifico, la misura si traduce:

  • Nell’aggiornamento del limite fissato dall’articolo 2519, secondo comma, c.c., relativamente alla facoltà di adottare le norme riservate alle società a responsabilità limitata da parte delle cooperative che dichiarano un Attivo di Stato Patrimoniale non superiore ad euro 1,438 milioni (in luogo del precedente limite di euro 1 milione).
  • Il valore massimo dell’azione di cui all’articolo 2525, primo comma, c.c., che viene elevato ad euro 719 (in luogo del precedente limite di euro 500).
  • Il valore massimo complessivo delle quote o azioni detenute da un singolo socio, fissato dall’articolo 2525, secondo comma, c.c., che viene elevato ad euro 143.800 (in luogo del precedente limite di euro 100.000).

Per approfondimenti, è possibile consultare la Circolare al seguente link: Prot

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