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Precisazioni sui termini per l’approvazione del bilancio al 31/12/2021

Precisazioni sui termini per l’approvazione del bilancio al 31/12/2021

In vista dell’avvio della Campagna Bilanci 2022 si evidenzia l’importanza del rispetto del termine previsto dagli artt. 2364 (per le spa) e 247bis (per le srl) per la convocazione, in prima seduta, dell’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata osservazione di tali disposizioni.

Si ricorda che le norme suddette prevedono, con diverse sfumature ma identico significato, che il bilancio venga “presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364”.

Si sottolinea innanzitutto che il termine è stato stabilito in giorni (120 oppure 180) e non in mesi, pertanto occorre prestare attenzione alle scadenze effettive:

  • per le società il cui esercizio è scaduto il 31/12/2021 le date ultime entro cui si dovrebbe svolgere la prima seduta assembleare sono rispettivamente il 30/04/2022 e il 29/06/2022. Le assemblee convocate per il 30/06/2022 saranno pertanto considerate fuori termine.

È consigliabile, quindi, consultare preventivamente e con attenzione lo Statuto delle singole società, per avere ben chiara la scadenza da rispettare, tenendo anche conto che, a tutt’oggi, non è stata ancora emanata alcuna norma che disponga, come per le ultime due annate, la proroga del termine a 180 giorni per tutte le società, indipendentemente dalle rispettive pattuizioni statutarie, e, di conseguenza, ritornano in vigore le norme originarie del codice civile, inizialmente citate.

Qualora l’approvazione non dovesse avvenire in prima convocazione, ma in seduta successiva oltre il termine di 120/180 giorni, si consiglia di indicare sempre, nel testo del verbale assembleare di approvazione, la data in cui la prima seduta era andata deserta o per impedimenti vari non si era conclusa con l’approvazione del bilancio; questo per agevolare, in occasione del deposito del medesimo bilancio presso il Registro Imprese, le verifiche effettuate dall’Ufficio in merito al rispetto del termine in questione, ed evitare la sospensione della pratica per l’accertamento della data non esplicitata. In questo modo, inoltre, non è necessario allegare alla pratica di deposito anche il verbale relativo alla prima seduta (peraltro non sempre redatto).

 

Per maggiori informazioni potete consultare la referente dell'Area Servizi Sabrina Glionna: sabrina.glionna@legacoop-piemonte.coop - 345 4689974

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