Il contagio da Covid-19 è equiparato all’infortunio sul lavoro solo da un punto di vista della copertura assicurativa.
Lo ha chiarito l’Inail con una nuova circolare pubblicata ieri sul proprio sito web, tornando su quanto dettato del decreto CuraItalia (all’articolo 42, comma 2) e che tanto ha fatto discutere il mondo del lavoro. L’Istituto ha sottolineato che tutte le infezioni da agenti biologici, se contratte in occasione di lavoro, sono tutelate dall’Inail quale infortunio sul lavoro “e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”. Inoltre, è stato espressamente previsto che i relativi oneri sono a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, “a tariffa immutata”, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese. Dunque, con il CuraItalia è stato ribadito il principio (come accaduto per altre malattie quali l’epatite e l’AIDS) dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, perché questi eventi “sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere”. L’istituto ha poi chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda “su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”. Non possono quindi essere confusi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo da parte dell’Inail – “basti pensare”, si legge nella circolare, a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore – con i presupposti per la responsabilità penale e civile “che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.