Il prossimo 16 dicembre entreranno in vigore le nuove disposizioni contenute nell'articolo 2477 c.c., come modificato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, relativo alle crisi di impresa, e dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55.
La lettera c) del secondo comma del citato articolo 2477 c.c. prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società: “ ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità”.
Il quinto comma dello stesso articolo stabilisce che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve procedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo e del revisore. Se l’assemblea non provvede alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
In vista di questo, di seguito è possibile visionare la lettera che UNIONCAMERE ha indirizzato ai conservatori del registro delle imprese in merito al comportamento che gli stessi debbono seguire nei confronti delle Srl che abbiano superato i parametri stabiliti, per ultimo dal Codice della Crisi e dell’insolvenza, ai fini della obbligatorietà della presenza dell'organo di controllo.