La legge 234 del 30 dicembre 2021 dispone un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, integrando e riformando alcune disposizioni del d.lgs. 148/2015. Tale intervento legislativo è volto alla costituzione di un modello welfare inclusivo al fine di garantire tutele adeguate a tutti i lavoratori.
Conseguentemente, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, essendo stati i medesimi datori di lavoro attratti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria.
Al fine di dare attuazione a quanto suesposto, l’I.n.p.s., con la circolare del 5 ottobre 2022, n. 109, illustra le novità introdotte dal decreto ministeriale n. 33/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale.
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Per consultare la circolare:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20109%20del%2005-10-2022.htm