Il Programma che sarà gestito da Invitalia si concentra su iniziative di grande valore sia sul piano strettamente imprenditoriale sia su quello dell’impatto sociale.
Ecco in sintesi le principali novità:
1. Ampliamento dei destinatari. Oltre alle imprese sociali sono state inserite, tra i soggetti beneficiari, le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali. È poi stata prevista la possibilità di accedere all’intervento — in aggiunta alle imprese sociali costituite in forma societaria — anche alle imprese sociali comunque costituite, iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese.
2. Domanda congiunta. Viene prevista la possibilità di presentare domanda di agevolazione non più solo individualmente, ma congiuntamente fra più soggetti proponenti (fino ad un massimo di sei) attraverso la sottoscrizione di un accordo di collaborazione (che può assumere varie forme: consorzio, contratto di rete, protocollo di intesa…). Ciascun co-proponente deve sostenere — nell’ambito del programma d’investimento da realizzare — spese per un importo non inferiore a 50mila euro. Nell’ottica del trasferimento di know-how, per i proponenti è stata prevista in più la possibilità di realizzare l’investimento avvalendosi della collaborazione di centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d’impresa.
3. Nuove agevolazioni. È previsto un incremento del fondo perduto fino ad un massimo del 20% delle spese (attualmente è al 5%). Inoltre, il riconoscimento del contributo a fondo perduto viene concesso a tutti i programmi senza soglia di spesa (ora il contributo è limitato ai progetti fino a 3 milioni di euro). L’importo minimo di spesa dei programmi d’investimento si abbasserebbe a 100mila euro (dai 200mila attualmente in vigore); invariato a 10 milioni di euro il tetto massimo dei progetti. Il contributo rimane comunque associato alla concessione di un finanziamento che copre fino all’80% del valore complessivo dell’investimento; la componente agevolata (al tasso dello 0,5% annuo) è pari al 70%, mentre il restante 30% va contrattato con gli istituti di credito, la cui platea si potrà significativamente ampliare a seguito della non più richiesta, in capo alle banche, valutazione dell’impatto socio-ambientale. Su questo versante potrebbe essere decisiva la collaborazione con i fondi del sistema cooperativo.
4. Programmi di investimento ammissibili. Vengono distinte due tipologie di programmi ammissibili. La prima: programmi di investimenti produttivi che prevedono la creazione di una nuova unità produttiva, l’ampliamento di un’unità esistente, la diversificazione della produzione o il cambiamento del processo produttivo già implementato. La seconda: programmi connessi all’incremento occupazionale di lavoratori con disabilità, nell’ambito dei quali possono essere finanziati i costi supplementari (connessi sia ad opere materiali sia a costi salariali) riconducibili alle nuove assunzioni.
5. Valutazioni di impatto. Con l’attuale formulazione della norma, la valutazione di impatto socio-ambientale richiesta per l’accesso ai finanziamenti viene effettuata in prima istanza dalla banca finanziatrice, esaminata anche dal soggetto gestore.
6. Riserva per l’economia sociale. Per bilanciare l’inserimento delle imprese culturali, la nuova norma prevede che una quota non inferiore al 50% della dotazione finanziaria sia riservata ai programmi proposti dai soggetti operanti nell’ambito dell’economia sociale. Inoltre, delle risorse complessive una quota pari al 60% è destinata annualmente ai programmi proposti da Pmi e da reti di imprese; in tale riserva è istituita una sotto-riserva pari al 25% della stessa destinata alle micro e piccole imprese.
Nelle prossime settimane saranno forniti aggiornamenti sui decreti attuativi e sull'invio delle domande.
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