• Tel.: 011 518 71 69 | e-mail: info@legacoop-piemonte.coop
Energia, DM FER 2: le regole operative sugli incentivi per impianti rinnovabili innovativi e a ridotto impatto ambientale

Energia, DM FER 2: le regole operative sugli incentivi per impianti rinnovabili innovativi e a ridotto impatto ambientale

Si rende noto il Decreto del Ministero dell'Ambiente che approva le Regole operative del GSE riguardo l'incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, cosiddette "FER 2", ovvero: impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geo-termoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.

Il documento determina i requisiti per l’accesso agli incentivi; per impianti a biogas è richiesto che il soggetto sia un’azienda agricola. È inoltre necessario possedere il titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio o una Valutazione di impatto ambientale (VIA) favorevole.

Gli impianti non devono iniziare i lavori prima della pubblicazione della graduatoria delle procedure competitive, eccetto per quelli a biogas fino a 100 kW, per cui i lavori possono essere stati avviati prima della pubblicazione del dm FER2.

Riguardo i requisiti di taglia sono ammessi agli incentivi gli impianti a fonti rinnovabili che presentano caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio:

  • biogas di potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
  • biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000 kW elettrici;
  • solari termodinamici di qualsiasi potenza;
  • eolici off-shore: floating e su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche, di qualsiasi potenza;
  • fotovoltaici off-shore floating e floating su acque interne, di qualsiasi potenza;
  • energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina di qualsiasi potenza;
  • geotermici, tradizionali con innovazioni o a emissioni nulle, di qualsiasi potenza.

Secondo quanto previsto dal Decreto, per poter accedere alle procedure competitive per gli incentivi, per gli impianti di nuova costruzione, tutti i componenti relativi alle opere e apparecchiature necessarie al pre-trattamento del combustibile, alla produzione, trasformazione, trasporto e immissione dell’energia elettrica nella rete di distribuzione devono essere di nuova realizzazione, ovvero nuovi o rigenerati. Nel caso degli impianti geotermici tradizionali con innovazioni, sono ammessi anche interventi di rifacimento. Inoltre, per le stazioni con potenza superiore a 10 MW e per quelle in titolarità delle amministrazioni locali finanziate con il PNRR, è prevista, su richiesta, una procedura accelerata, inviando una PEC al GSE, entro 5 giorni lavorativi dall’invio dell’istanza di Autorizzazione unica all’Ente competente.

L’accesso agli incentivi avviene partecipando a bandi pubblici gestiti dal GSE, che periodicamente mettono a disposizione contingenti di potenza, espressi in MW, da assegnare agli impianti partecipanti, individuati da una graduatoria redatta dal GSE entro 90 giorni, che tiene conto dell’eventuale ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento e applica i criteri di priorità eventualmente previsti.

Ogni procedura competitiva rimane aperta per un periodo di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando, le richieste di iscrizione e la documentazione richiesta, comprese le Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio (DSAN), devono essere inviate esclusivamente tramite il Portale FER-E.

Il decreto introduce due modalità di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili:

  1. la Tariffa omnicomprensiva (TO), riservata alle stazioni di potenza non superiore a 300 kW (ridotta a 200 kW dal 1° gennaio 2026); 
  2. l’Incentivo (I), calcolato come la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia nella zona di mercato in cui viene immessa l’energia prodotta dall’impianto. Se la differenza è positiva, il GSE eroga un pagamento pari al valore della differenza, se la differenza è negativa, il GSE richiede al Soggetto richiedente la restituzione del valore del differenziale Questa modalità è obbligatoria per gli impianti con una potenza superiore a 300 kW e opzionale per quelli di potenza inferiore.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la news del Ministero dell’Ambiente e gli allegati e appendici alle regole operative.

In Evidenza

Società di Servizio

Network

Rete Regionale dei servizi