Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati emanati:
- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “decreto Sostegni-ter”), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “decreto Ucraina”), recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» (in corso di conversione).
Con la presente circolare - la n. 13 del 13 Maggio 2022 - si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste, a sostegno delle imprese, in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata.
Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:
- che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del Decreto del MISE 21 dicembre 2017;
- e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, il comma 1 del citato articolo 15 del decreto Sostegni-ter riconosce «un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022».
Costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
Il credito d’imposta in oggetto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non può essere quindi richiesto a rimborso.
Per consentire l’uso in compensazione e, quindi, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate è stato istituito il codice tributo “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022).
Al fine di fruire del credito d’imposta per imprese energivore è necessario, tra l’altro, che tali imprese risultino regolarmente inserite nell’elenco del CSEA relativo all’anno 2022.
Mentre per le imprese non energivore il relativo codice tributo è “6963”.
Ciascun credito d’imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022 e la normativa consente la cessione del credito d’imposta in alternativa alla fruizione diretta in compensazione.
Circolare Agenzia Entrate n.13 del 13/05/2022
Risoluzione n.13 del 21/03/22