Riportiamo qui di seguito informazioni su atti e provvedimenti normativi adottati per evitare la diffusione del COVID-19.
A livello nazionale:
Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che proroga lo stato di emergenza nazionale (al 31 marzo 2022) e introduce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia.
Certificazione verde (green pass)
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass è ridotta da 9 a 6 mesi
La terza dose potrà essere effettuata dopo 4 mesi dalla seconda
Mascherine
Obbligo di indossare le mascherine all’aperto anche in zona bianca
Teatri, cinema e luoghi di spettacolo
Obbligo del green pass rafforzato
Obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso e all’aperto
Divieto di consumare cibi o bevande all’interno
Mezzi di trasporto
Obbligo di indossare mascherine FFP2
Ristoranti e bar
Obbligo del green pass rafforzato per le consumazioni al bancone e al chiuso
Eventi, concerti e feste
Fino al 31 gennaio 2022 vietati gli eventi, i concerti e le feste che implichino assembramenti in spazi all’aperto
Discoteche e sale da ballo
Fino al 31 gennaio 2022 saranno chiuse
Piscine, palestre, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso
Obbligo del green pass rafforzato
Sport di squadra
Obbligo del green pass rafforzato
Musei, mostre, terme, parchi di divertimento, sale scommesse e sale gioco
Obbligo del green pass rafforzato al chiuso e all’aperto
RSA, strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e hospice
Visite permesse solo green pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose
Corsi di formazione privati in presenza
Obbligo del green pass rafforzato
Il testo integrale del Decreto Legge è consultabile qui:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg
A livello regionale:
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 dicembre 2021, n. 100 ha stabilito che è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico.
Fanno eccezione i bambini di età inferiore a sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo.
La decisione ha lo scopo di ridurre le occasioni di contagio e proteggere la popolazione ed è stata condivisa con le Prefetture ed i rappresentanti degli enti locali.
Il mancato rispetto di queste disposizioni verrà sanzionato secondo le misure previste dalla normativa vigente.
Inoltre, l’ordinanza regionale raccomanda fortemente:
* l’auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
* l’adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione incompleta;
* l’adesione alla somministrazione della terza dose per tutti i soggetti per i quali è prevista;
* l’adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici;
* il rispetto di tutte le misure di prevenzione, quali l’utilizzo della mascherina anche nei luoghi ove non ne viga l’obbligatorietà, l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria, il mantenimento della distanza interpersonale, l’aerazione frequente degli ambienti chiusi;
* l’effettuazione di un test per la ricerca del Covid, anche in autoprelievo, prima di incontrare persone estranee al nucleo familiare, in particolare se in luoghi chiusi ovvero in presenza di persone anziane e/o fragili;
* di evitare assembramenti, in particolare in occasioni di feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati.
Il testo completo dell’ordinanza regionale è consultabile qui:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/51/attach/ordinanza100.pdf
Per maggiori informazioni: Area Servizi – Sabrina Glionna – sabrina.glionna@legacoop-piemonte.coop – 345.4689974