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Comunicazioni obbligatorie per i lavoratori autonomi occasionali

Comunicazioni obbligatorie per i lavoratori autonomi occasionali

Con l’art. 13 del DL 146/2021 convertito dalla L. 215/2021 il legislatore ha introdotto un obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionali dal 21 dicembre scorso.   

In merito alla platea di soggetti interessati viene individuata in “tutti i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Dunque sono interessate dal provvedimento tutte le forme di impresa e, di conseguenza, di cooperazione.
Mentre, per quanto riguarda i soggetti oggetto della comunicazione, vengono individuati in tutti i lavoratori che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e che per tale prestazione non emettono fattura ma ricevuta con ritenuta d’acconto.
Vengono tuttavia esclusi dall’obbligo le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti di lavoro che prevedono già forme di comunicazione preventiva, le professioni intellettuali, i rapporti di lavoro instaurati con le cosiddette piattaforme digitali.
Sono esentati, quali soggetti obbligati dalla comunicazione, gli enti del terzo settore che svolgono attività non commerciale, ma soltanto per quel tipo di attività.
Per quanto riguarda le professioni intellettuali, vengono escluse tutte le professioni che hanno come “prodotto” della loro attività la redazione di testi, articoli o progetti, docenze, partecipazioni a presentazioni, convegni e conferenze ma anche, per estensione, chi svolge attività di mediazione o traduzione. Vengono poi confermate escluse dalla comunicazione, le professioni dello spettacolo in quanto già soggette a obbligo di comunicazione preventiva.

La norma, come detto, è in vigore dal 21 dicembre scorso e, dunque, a partire da quella data deve essere data comunicazione della prestazione occasionale che si attiva. Né la norma né le note definiscono con quanto anticipo la prestazione vada comunicata.

Modalità di Comunicazione

Al momento per la comunicazione è necessario inviare una mail all’apposito indirizzo dell’Ufficio Territoriale del Lavoro della Provincia in cui si svolge la prestazione. La mail dovrà necessariamente contenere:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

- Ammontare del compenso pattuito, qualora stabilito al momento dell’incarico.

Sanzioni

La mancata comunicazione, nei casi previsti, comporterà una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro per ogni lavoratore non comunicato. Le sanzioni saranno poi applicate anche nel caso in cui la prestazione si prolunghi oltre la data di termine comunicata nella mail e non sia stata inviata una nuova comunicazione con l’estensione del termine della prestazione.

Per ulteriori informazioni contatta la nostra Area Servizi - Sabrina Glionna - sabrina.glionna@legacoop-piemonte.coop - 345 4689974

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