Anche per quanto riguarda le Assemblee di società cooperative la richiesta della certificazione verde COVID-19, nei limiti delle previsioni di legge statale, è legittima fino al 31 dicembre 2021 (termine previsto per la fine dello stato di emergenza).
In particolare si dovrà richiedere il Green Pass nei seguenti casi:
A. Assemblea organizzata in un luogo di lavoro In attesa di specifici chiarimenti si ritiene che al momento la norma trovi certamente applicazione alle assemblee di cooperative cui partecipano soci lavoratori, soci imprenditori o soci professionisti;
B. Assemblea convocata in uno dei luoghi il cui accesso è condizionato all’esibizione della certificazione verde COVID-19 come ad esempio teatri, palazzetti dello sport, circoli sociali e culturali, fiere, centri congressi, ristoranti, ecc.. In questo caso il titolare o gestore degli spazi concessi richiederà la certificazione verde COVID-19 ai soci partecipanti all’assemblea.
C. Se in occasione dell’assemblea della cooperativa è prevista la somministrazione di un pasto o catering al chiuso destinato ai soci intervenuti, si ritiene di dover applicare le disposizioni (vigenti dal 6 agosto 2021) in materia di consumazione di pasti al tavolo al chiuso in esercizi di ristorazione che richiedono l’obbligo di certificazione verde COVID-19.
Dai casi riportati, dunque, si comprende che ai soci dovrà essere richiesta la certificazione verde Covid-19 qualora l’assemblea della cooperativa “presenti caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio” e ciò, presumibilmente, per l’elevato numero di soci intervenuti e/o per le caratteristiche logistiche della sede prescelta.
Alle assemblee di cooperative che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da NON determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio e che, quindi, potrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID19, si raccomanda di applicare comunque le misure di prevenzione della diffusione del contagio già comunemente in uso (distanziamento interpersonale, areazione locali, gel disinfettante, misurazione della temperatura, ecc.).
Inoltre, si ricorda che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale è possibile fruire, a prescindere dalla presenza di specifiche previsioni statutarie, delle modalità di svolgimento delle assemblee alternative alla presenza fisica disciplinate dall’articolo 106 del D.L. n. 18/2020 (intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza, intervento in assemblea mediante rappresentante designato, espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto).
Per eventuali approfondimenti e/o richieste di chiarimenti: Area Servizi - Legacoop Piemonte - 011 5187169.