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Adeguamento triennale del limite massimo di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative

Adeguamento triennale del limite massimo di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative

Ogni triennio l’importo massimo del prestito sociale di cui è ammessa la raccolta dei soci persone fisiche, viene adeguato ai sensi dell’art. 21, comma 6, L. 31 gennaio 1992, n. 59.  

L’ammontare esatto di tale rivalutazione, ai sensi della citata norma di legge, dovrebbe essere sancito con l’emanazione, da parte dei Ministeri competenti, di un apposito decreto. 

In assenza di tale emanazione, tenendo conto della risposta fornita alle Associazioni di Categoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 14 maggio 1996 siano nell’affermazione che: “la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata all’inizio del nuovo triennio” – a comunicarvi i nuovi limiti di importo per il periodo 2022 – 2023 – 2024:

➢  per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro, nonché per le cooperative edilizie di abitazione, € 76.163,77; 

➢  per i soci delle altre cooperative, € 38.081,88.

I nuovi limiti in oggetto sono applicabili già dal 1° gennaio 2022. 

Per maggiori informazioni: Area Servizi – Sabrina Glionna – 345 4689974 – sabrina.glionna@legacoop-piemonte.coop

 

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